Insediamento della Commissione paritetica – Roma, 23 febbraio 1984

Insediamento della Commissione paritetica - Roma, 23 febbraio 1984
DICHIARAZIONE DI S.E. MONS. ACHILLE SILVESTRINI
 
 
Sono onorato e lieto di rappresentare la Santa Sede nell'atto di insediare la Commissione paritetica istituita il 18 febbraio, al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, in conformità all'art. 7 n. 6 dell'Accordo stesso.
La materia. che sarà oggetto dei lavori della Commissione paritetica costituisce un rilevante capitolo, di notevole complessità; la Santa Sede ed il Governo italiano hanno voluto pertanto affidare lo studio e l'elaborazione delle nuove nome da sottoporre alla loro approvazione ad una apposita Commissione paritetica composta da studiosi e personalità particolarmente stimati per la loro specifica preparazione.
Tale materia ha stretta connessione, da una parte, con l'esplicitarsi della missione propria della Chiesa in diverse istituzioni ecclesiali le quali, per poter agire con libertà ed efficacia, necessitano di riconoscimento civile, e, dall'altra parte, con i presupposti materiali che sono indispensabili al retto funzionamento di uffici inerenti alla stessa struttura gerarchica della Chiesa (sedi vescovili, parrocchie).
E' noto che l'attività di carità o di istruzione che moltissime istituzioni ecclesiali svolgono è espressione diretta di un'ispirazione strettamente religiosa, e che anzi proprio in dette attività si attua la consacrazione personale di vita dei membri di tali istituzioni. Chiedendo il corrispondente riconoscimento di tali istituzioni, la Chiesa non intende chiedere privilegi, ma solo la conferma del loro essere specifico e la libertà di svolgere un servizio che è « per la promozione dell'uomo e il bene del Paese ». Mi piace ricordare, in proposito, le nobili parole contenute nel messaggio della Presidenza della C.E.I. in occasione della firma dell'Accordo del 18 febbraio: Per quanto si riferisce alla materia patrimoniale, la Chiesa italiana intende proporre con chiarezza le originarie finalità della sua missione di religione e di culto, di carità e di apostolato, e auspica che la formulazione della nuova disciplina riguardante gli enti e i beni ecclesiastici consenta di mettere efficacemente e correttamente a servizio del Paese, particolarmente dei poveri e degli emarginati, la collaudata esperienza e la competenza dei cristiani e delle loro istituzioni ».
Per l'altro tema, pure non facile, quello della « revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici », vorrei auspicare che la Commissione paritetica riesca a proporre soluzioni più adeguate ai nostri tempi, anche nello spirito delle direttive date, in campo ecclesiale, dal Concilio Vaticano II e dal nuovo Codice di Diritto Canonico, e che aprono nuove prospettive per il futuro della Chiesa in Italia.
Il tempo prefisso alla Commissione paritetica per portare a termine i suoi lavori è breve. La materia è complessa; i problemi non di facile soluzione. Ma sono certo che lo spirito che animerà i membri della Commissione paritetica sarà di grande disponibilità, e, nella fedeltà ai principi, di attenta considerazione delle nuove realtà, per cui possiamo aver fiducia che non potranno non essere coronati da successo.
 
 
DICHIARAZIONE DELL'ON. ARNALDO FORLANI
 
 
Se la legge delle Guarentigie prometteva una ulteriore legislazione per il riordinamento e la regolamentazione della proprietà ecclesiastica, l'articolo 30 del Concordato lateranense regolava in via transitoria l'integrazione dei redditi dei benefici e l'intervento statale nella gestione patrimoniale di questi, nell'attesa di « nuovi accordi » espressamente previsti. La materia oggetto dei lavori della Commissione paritetica che oggi si insedia attende, quindi, una complessiva riforma da oltre cento anni. Arduo, quindi, inutile nasconderlo, il compito che attende questa Commissione che ha la competenza di elaborare proposte e progetti che rispecchino quello spirito di cooperazione tra Stato e Chiesa che ha già trovato, negli Accordi di Villa Madama, concreta attuazione. Una attuazione coerente con l'autonomia istituzionale della organizzazione ecclesiastica e con la generale impostazione pluralista che caratterizza l'ordinamento della Repubblica. L'art. 7 dell'Accordo di modificazioni indica le materie che saranno oggetto dei vostri lavori.
« All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni 'ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici ».
Si tratta di una materia nella quale soluzioni soddisfacenti postulano prospettazioni di carattere più squisitamente tecnico, al fine di consentire una complessiva valutazione politica e di offrire al Parlamento italiano, che dovrà ratificare gli Accordi del 18 febbraio, risultanze di vasto respiro e di profondo rinnovamento che abbiano attenzione alle trasformazioni dello Stato e, anche, alle esperienze degli ordinamenti giuridici europei.
Queste le motivazioni alla base delle scelte del Governo italiano per la composizione della Commissione, scelte operate al più alto livello di competenza e rappresentatività tra le personalità maggiormente accreditate sia nell'ambito dei dicasteri interessati, sia tra gli esperti più qualificati delle discipline rilevanti ai fini della regolamentazione di questa complessa materia.
Non possiamo nasconderci l'arditezza di un mandato che in soli sei mesi chiede la soluzione di problemi che – per alcuni aspetti – risalgono allo stesso processo d'unificazione nazionale e che hanno visto le delegazioni italiana e vaticana, negli anni successivi al 1976 in non lievi difficoltà, ma il governo della Repubblica sa di poter contare sull'alta competenza, sul pieno impegno e sulla sensibilità politica di tutti loro.

SEGRETERIA GENERALE

23 Febbraio 1984

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