Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 24–27 settembre 2001, ai sensi dell’art. 6 del Testo Unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero, che svolge servizio in favore delle diocesi (cf. “Notiziario della C.E.I., n. 6/1991, p. 152), ha approvato la seguente determinazione riguardante l’adeguamento del valore monetario del punto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
DETERMINAZIONE
Il Consiglio Episcopale Permanente
– VISTO l’articolo 2, §§ 1, 2 e 3 della delibera della C.E.I. n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi);
– VISTO l’art. 6 della medesima delibera;
– CONSIDERATA l’opportunità di riconsiderare la determinazione assunta dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali nella riunione del 10 giugno 1986,
a p p r o v a
la seguente determinazione
1. Il valore monetario del punto per l’anno 2002 è elevato a EURO 10,48.2. All’ultima delle progressioni remunerative quinquennali, di cui all’art. 2, § 2, lettera b) della delibera C.E.I. n. 58, sono attribuiti tre punti.
CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE