Come è noto, l'art. 36 delle Norme concordatarie sugli enti e i beni ecclesiastici stabilisce che « per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al can. 1295 dal Codice di Diritto Canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza Episcopale Italiana ai fini dalla prescritta autorizzazione ».
In forza della delibera C.E.I. di attuazione del Codice di Diritto Canonico n. 20, la fattispecie richiamata dalla norma citata si realizza quando il valore del bene da alienare supera i 900 milioni (300 x 3).
Si pone il problema della precisa individuazione dall'organo della C.E.I. abilitato ad esprimere il « parere » richiesto dalla norma medesima.
Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione, del 6-9 ottobre 1986, ha approvato in proposito la seguente deliberazione:
« Il parere della Conferenza Episcopale Italiana, previsto dall'art. 36 delle norme concordatarie sugli enti e i beni ecclesiastici entrate in vigore il 3 giugno 1985 ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione della Santa Sede per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al can. 1295 del Codice di Diritto Canonico di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla medesima Conferenza Episcopale ai sensi del can. 1292, paragrafi 1 e 2, è rilasciato dal Presidente della C.E.I.
La pratica viene istruita dall'Economo della C.E.I., il quale, raccolta ed esaminata la necessaria documentazione e sentiti, se necessario, esperti di propria fiducia, sottopone al Presidente della Conferenza il proprio motivato parere ».