Come è noto, la nuova disciplina circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane deriva le sue linee fondamentali dall'art. 9, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984 tra Santa Sede e Governo Italiano, dall'art. 5 del Protocollo addizionale dell'Accordo medesimo e dall'Intesa tra Ministro della Pubblica Istruzione e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione della lettera b) dell'art. 5 del citato Protocollo.
Definito il quadro generale di riferimento, spettava alla Conferenza Episcopale Italiana adottare ulteriori determinazioni canoniche necessarie per la completa e tempestiva attuazione della nuova disciplina; ciò è stato fatto dai Vescovi riuniti nella XXVI Assemblea Generale « Straordinaria » (24-27 febbraio 1986) e nella XXVII Assemblea Generale (19-23 maggio 1986), i quali hanno approvato quattro delibere normative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica con la procedura e il numero di suffragi prescritti dall'art. 17 dello Statuto della C.E.I.
A termini del medesimo art. 17 dello Statuto, le delibere sono state sottoposte alla Santa Sede per la necessaria « recognitio » con lettera del Cardinale Presidente n. 777/86 in data 4 giugno 1986.
Il Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici, Card. Agostino Casaroli, ha comunicato al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con lettera del 4 settembre 1986, n. 6172/86, la concessione da parte del Santo Padre della richiesta «recognitio » delle delibere in materia di insegnamento ' della religione cattolica nelle scuole pubbliche, adottate dalla XXVI e dalla XXVII Assemblea Generale della C.E.I.
Nel comunicare la « recognitio » e nella certezza di rendere più esplicita la volontà stessa dei Vescovi italiani, il Consiglio per gli Affari Pubblici ha espresso la « mens » secondo la quale le delibere dovranno essere interpretate.
Circa la delibera n. 1, lettera C), la Presidenza della C.E.I. avrà anche cura di sentire i Vescovi diocesani in tempo utile, compatibilmente con i tempi previsti dall'iter della elaborazione dei programmi, circa gli orientamenti educativi ed i programmi, in vista della loro ridefinizione.
Circa la delibera n. 2, lettera a), resta inteso che i Vescovi diocesani non sono tenuti a concedere l'approvazione di un libro di testo per il solo fatto che esso è munito del « nulla osta della C.E.I. Circa la delibera n. 3, par. 3, resta inteso che essa non potrà essere interpretata in deroga ai canoni 804, par. 2, e 805 del Codice di Diritto Canonico.
Con la stessa lettera si rinnova l'auspicio che il concorde intenso impegno dei Vescovi italiani e dei sacerdoti, degli insegnanti di religione e di tutte le famiglie interessate contribuisca a trasmettere ai giovani che frequentano le scuole pubbliche una formazione culturale e religiosa rispondente al messaggio del Vangelo ed adeguata ai bisogni dell'uomo d'oggi.
Si ricorda che ad una più puntuale lettura delle delibere adottate e ora « recognitae » potranno giovare gli Atti della XXVI Assemblea Generale « Straordinaria » di imminente pubblicazione.