ART. 2
Natura
Il Centro Studi per la Scuola Cattolica è espressione della responsabilità che i Vescovi italiani assumono nei confronti di tutta la scuola cattolica in Italia – compresi la scuola materna autonoma di ispirazione cristiana e i centri di formazione professionale di ispirazione cristiana – alla luce e nello spirito della dichiarazione del Concilio Vaticano II Gravissimum educationis e sulla base delle norme del codice di diritto canonico, in particolare dei cann. 793-821, e del documento dei Vescovi italiani La scuola cattolica oggi in Italia (1983).
ART. 3
Finalità e compiti
§ 1. Scopo fondamentale del Centro Studi è quello di offrire alla comunità ecclesiale, a livello scientifico e operativo, un approfondimento dei problemi relativi alla presenza e all’azione della scuola cattolica in Italia, anche al fine di contribuire all’edificazione del sistema nazionale di istruzione.
Questo intento si articola in rapporto alla sua identità e al progetto educativo, alla consapevolezza ecclesiale, alle strutture e ai servizi e al suo cammino verso il riconoscimento delle garanzie civili, giuridiche, economiche e politiche.
§ 2. Per l’attuazione di tale scopo, il Centro Studi per la Scuola Cattolica:
a) svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione e valutazione nei diversi settori scientifici e operativi;
b) effettua, in qualità di osservatorio, un monitoraggio costante e tempestivo sulla situazione della scuola cattolica in Italia, sulle opportunità e sulle priorità che si prospettano, e cura l’informazione e la documentazione attinente, a livello sia nazionale sia comparativo;
c) presta, nel proprio ambito di competenza, consulenza specializzata di livello universitario alle scuole cattoliche e ai centri di formazione professionale di ispirazione cristiana;
d) in particolare, redige un rapporto periodico sullo stato della scuola cattolica e dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana.
ART. 4
Collegamento con altri organismi
§ 1. Il Centro Studi opera in stretto collegamento con i competenti uffici e organismi della CEI e con le associazioni e le federazioni nazionali della scuola cattolica.
§ 2. Esso può intrattenere rapporti con centri similari, appartenenti a organismi e movimenti anche non italiani, interessati ai problemi dell’educazione, della scuola e della formazione professionale.
ART. 5
Collaborazioni
§ 1. Il Centro Studi, per raggiungere i suoi scopi, si avvale della collaborazione di istituzioni accademiche ecclesiastiche e civili, nonché dei servizi degli uffici e degli organismi della CEI e delle scuole cattoliche.
§ 2. Il Centro Studi può utilizzare l’opera di esperti di segnalata autorevolezza nei diversi campi che riguardano dinamiche e problemi della scuola cattolica.
ART. 6
Consiglio Direttivo
Il Centro Studi è guidato da un Consiglio Direttivo formato da:
a) il Presidente, che è il Direttore pro tempore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della CEI, rappresenta il Centro Studi, ne coordina l’attività, risponde ai competenti organi della CEI circa gli indirizzi del Centro;
b) il Direttore, nominato dalla Presidenza della CEI per un quinquennio, quale responsabile scientifico del Centro Studi;
c) da cinque a nove membri nominati dalla Presidenza della CEI per un quinquennio.
Il Consiglio Direttivo sovrintende alle attività del Centro Studi, ne elabora le linee operative e cura la qualità scientifica delle sue iniziative.
ART. 7
Struttura operativa
Il Centro Studi si avvale di una struttura operativa per il perseguimento delle finalità previste all’art. 3.
ART. 8
Pianificazione annuale, bilancio e verifica
Il piano annuale degli studi e delle ricerche e il bilancio del Centro Studi, deliberati dal Consiglio Direttivo, sono sottoposti con nota illustrativa all’approvazione della Presidenza della CEI.
ART. 9
Finanziamento
La Conferenza Episcopale Italiana assicura una sovvenzione che consente l’attuazione del piano annuale, sia riguardo alle persone che verranno impiegate, sia riguardo a mezzi e strumenti ritenuti necessari per l’esecuzione.
ART. 10
Durata ed estinzione
§ 1. Il Centro Studi ha durata illimitata.
§ 2. Il Centro Studi si estingue con deliberazione della Presidenza della CEI.