Il Centro Nazionale Vocazioni (C.N.V.), costituito d´intesa tra la C.E.I., la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), l´Unione Superiore Maggiori d´Italia (USMI), la Conferenza Italiana Istituti Secolari (CIIS) e la Conferenza Istituti Missionari Italiani (CIMI), aveva ottenuto l´approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Permanente del 26-29 marzo 1997 (cf Notiziario C.E.I. n. 9, 1979, pp. 199-201). Il C.N.V., abbastanza semplice nella sua struttura, era imperniato sulla figura del Direttore, che presiedeva il Consiglio e l´Ufficio. Esso si proponeva compiti di studio, coordinamento e promozione nei confronti dei centri vocazionali regionali e diocesani. Il collegamento con la Conferenza Episcopale era espresso in particolare dall´intervento della Presidenza della Conferenza Episcopale nella nomina del Direttore, nell´approvazione dei programmi e nella revisione dei bilanci e inoltre dai contatti con le Commissioni Episcopali per il clero e per la vita consacrata.
A seguito della richiesta di revisione statutaria presentata dal Direttore della Commissione Episcopale per i problemi giuridici ha esaminato le modifiche proposte e ha riformulato l´articolato, presentandolo al Consiglio Episcopale Permanente per l´approvazione, avvenuta nella sessione del 16-19 marzo 1998.
Il nuovo Statuto contiene una più precisa configurazione del Centro Nazionale, organismo pastorale costituito dalla C.E.I. (cf art. l), ed una migliore organizzazione di uffici e organi collegiali. Le novità più significative riguardano il Presidente, la Direzione nazionale e il Consiglio nazionale. Il Presidente, figura nuova, è identificato alternativamente nel Presidente della Commissione Episcopale per il clero e del Presidente della Commissione Episcopale per la vita consacrata (cf art. 4). Tale identificazione è stata motivata non come scelta di singolarità o di privilegio, bensì come connessione ecclesiologica e pastorale; il Presidente, infatti, costituisce un segno ed un vincolo di comunione ecclesiale, per il tramite degli organismi della C.E.I. La Direzione nazionale, che sostituisce l’Ufficio, è rinnovata nella composizione (cf art. 9), così pure il Consiglio nazionale (cf art. 8); entrambi si caratterizzano per una maggiore rappresentatività dei ministeri e dei carismi ecclesiali.