La Direzione Generale degli Affari di Culto, con lettera circolare 20 marzo 1975, n. 0229/13.FG.1.1, ha stabilito il livello minimo per le dotazioni iniziali da costituire per il riconoscimento civile delle parrocchie e vicarie autonome di nuova erezione rispettivamente in lire 185.000 e 90.000 al netto di qualsiasi onere gravante sul beneficio.
L'aggiornamento è richiesto per il principio di legge, che subordina ogni riconoscimento al rapporto in misura di almeno uno a quattro fra la rendita dotalizia e i limiti legali di congrua.
Ne segue che essendo stati elevati detti limiti con legge 26 luglio 1974, n. 343, anche la dotazione iniziale degli enti per i quali si richiede il riconoscimento dev'essere elevata e riportata al rapporto da uno a quattro.
Ed essendo la legge n. 343 anche retroattiva, le nuove misure sono richieste per tutte le istanze, comprese quelle pendenti «che verranno restituite perché siano integrate le dotazioni inferiori alle misure stabilite».
Lo stesso criterio vale per gli altri enti congruabili (per es. canonicati, mansionariati ecc.).
Nondimeno la lettera circolare sopracitata prevede la possibilità di una dotazione iniziale inferiore alla misura di lire 185.000 e 90.000, però «in casi eccezionali e, in particolare, allorché ricorrano congiuntamente i requisiti della indispensabilità del servizio religioso e della impossibilità di attribuire all'ente beneficiario una maggiore rendita non al di sotto della metà della nuova misura».
La sussistenza di tali circostanze dovrà risultare dall'istruttoria.
SEGRETERIA GENERALE