Riconoscimento civile dei benefici parrocchiali di nuova erezione

Riconoscimento civile dei benefici parrocchiali di nuova erezione

Dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 351, sull'aggiornamento dei limiti di congrua, la competente Amministrazione non ha dato seguito alle domande di riconoscimento degli Enti curati di nuova erezione, mancando il prescritto parere favorevole del Consiglio di Stato.
 
L’approfondimento, negli scorsi mesi, del complesso e delicato problema ed i contatti intercorsi con il Consiglio di Stato, hanno consentito di raggiungere intese atte a superare le remore, sulla base dei seguenti criteri:
 
a) – non si addiverrà per il momento alla fissazione di nuovi limiti di rendita dotalizia, rigidi ed uniformi come quelli stabiliti dalle circolari ministeriali 9.1.1947, 12.10.1949 e 24.7.1956. Quest'ultima resta pertanto in vigore quale base minima di riferimento;
 
b) – accoglimento delle istanze pendenti (circa 310) con criterio di sanatoria per quanto concerne la dotazione, eccettuati quei singoli casi per i quali risulti che le Mense Diocesane sono palesemente in grado di attuare una qualche maggiorazione della dote.
 
Questo vale per tutte le domande inoltrate prima della data 1.XI.1969.
 
In tale senso sono state interessate le Prefetture, e si confida nella collaborazione degli Ordinari diocesani, perché, tenendo conto delle esigenze prospettate circa l’opportunità di una qualche integrazione della dotazione, si possa uscire al più presto dalla situazione in atto, ferma da quasi due anni.
 

SEGRETERIA GENERALE

30 Dicembre 1969

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