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Nota di ricezione dell'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose pubblicata dalla Congregazione per l'educazione cattolica

Nota di ricezione dell'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose pubblicata dalla Congregazione per l'educazione cattolica
L’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, pubblicata dalla Congregazione per l’educazione cattolica in data 28 giugno 2008, riordina ex integro la normativa sui predetti Istituti, sinora disciplinati in Italia dalla Nota illustrativa e normativa del Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose Gli Istituti di Scienze Religiose al servizio della fede e della cultura (29 aprile 1993) e dalla Nota normativa per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose, pubblicata dal Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Religione Cattolica, dopo essere stata approvata dalla Congregazione per l’educazione cattolica il 15 febbraio 2005.

Tenendo conto degli orientamenti e delle norme valevoli per tutta la Chiesa contenute nell’Istruzione del 28 giugno 2008, è parso conveniente non procedere alla redazione di una nuova Nota nazionale, bensì definire le norme di attuazione e di adattamento che la stessa Istruzione “richiede” o “consente”, al fine di aggiornare gli statuti degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) eretti nel triennio 2005–2008 e inseriti nella mappa approvata dal Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose, in quanto abilitati a rilasciare i titoli per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica.

1. Gli statuti degli ISSR, attualmente approvati con la formula donec aliter provideatur, dovranno essere aggiornati in base al disposto dell’art. 48 dell’Istruzione tenendo conto delle seguenti disposizioni contenute nell’Istruzione:
– 1.1. Direttore: ai sensi dell’art. 7, lettera d), è nominato dal Gran Cancelliere, con il parere del Consiglio di Facoltà, fra i docenti indicati dalla terna proposta dal Consiglio di Istituto dell’ISSR, e con il Nulla Osta del Moderatore dello stesso, quando non coincidesse con il Gran Cancelliere. Ai sensi dell’art. 11 dell’Istruzione, dura in carica cinque anni.
– 1.2. Compiti del Moderatore: ai sensi dell’art. 10, lettera g) e h), nomina il Vice–direttore, l’Economo e il Segretario, e approva i bilanci consuntivi e preventivi dell’Istituto.
– 1.3. Nomina di docenti stabili per discipline non ecclesiastiche: ai sensi dell’art. 14, § 2, lettera b), “per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori”.
– 1.4. Numero degli studenti ordinari: ai sensi dell’art. 17, il numero congruo di studenti ordinari richiesti per l’approvazione di un ISSR deve essere “in principio” complessivamente non inferiore a settantacinque. Tale numero si calcola sommando gli studenti ordinari all’atto dell’iscrizione.
– 1.5. Passaggio al Baccalaureato in Sacra Teologia: l’art. 21 prevede la possi–bilità del passaggio al percorso che porta al Baccellierato in Sacra Teologia “dopo attenta valutazione delle singole discipline” del curriculum percorso e con un “apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami”.
– 1.6. Computo dei crediti: ai sensi dell’art. 25, i crediti, calcolati secondo il sistema europeo degli ECTS, per il quinquennio “devono essere normalmente 300, comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini”.
– 1.7. Esame finale dopo il primo triennio: ai sensi dell’art. 28, lettera c), il candidato deve comporre e discutere un elaborato scritto e sostenere un esame sintetico su un apposito tesario davanti a una commissione di almeno tre docenti.
– 1.8. Inoltro della domanda di erezione di un ISSR: ai sensi dell’art. 42, spetta al Gran Cancelliere l’inoltro della documentazione alla Congregazione per l’educazione cattolica. Resta fermo che, secondo l’art. 39, la Conferenza Episcopale Italiana, competente per la pianificazione degli studi nel territorio, deve dare il proprio benestare per l’erezione di un nuovo ISSR.
– 1.9. Docenti stabili di un ISSR all’interno di una Facoltà Teologica: ai sensi dell’art. 15, § 2, i docenti stabili di un ISSR collocato all’interno di una Facoltà di Teologia possono calcolarsi non distintamente, a condizione che il loro numero complessivo sia almeno uguale alla somma dei docenti stabili richiesti per la Facoltà di Teologia e di quelli richiesti per l’ISSR.

2. Il dettato dell’Istruzione prevede margini di adattamento alla situazione dei diversi Paesi. Per quanto concerne l’Italia, si stabilisce quanto segue:
– 2.1. Denominazione dei gradi accademici (artt. 26–27). La titolatura dei gradi accademici viene determinata nel modo seguente: dopo il primo triennio, Laurea in Scienze Religiose; dopo il biennio di specializzazione, Laurea magistrale in Scienze Religiose. Nel diploma si indicherà con chiarezza l’equivalenza con i gradi accademici previsti a livello universale (Baccalaureato in Scienze Religiose per il primo ciclo e Licenza in Scienze Religiose per il secondo ciclo).
– 2.2. Determinazione del piano degli studi del primo ciclo. Nel rispetto dell’elencazione delle discipline contenute nell’art. 24, § 1, il piano di studio del triennio si articolerà in maniera tale che al titolo conclusivo corrisponda il carattere di un’introduzione pensata e critica alla fede cristiana nella sua integralità.
– 2.3. Determinazione dei cicli di specializzazione. Spetta alle Facoltà organizzare sul territorio il coordinamento degli indirizzi di specializzazione, sia quelli già presenti negli statuti approvati, sia eventualmente nuovi indirizzi, in modo tale che ogni Regione ecclesiastica si doti di un piano sufficientemente ricco e articolato in base alle esigenze delle diocesi di riferimento. Spetta al Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose, in seconda istanza, il coordinamento nazionale della varietà degli indirizzi e l’approvazione dei piani regionali. L’indirizzo pedagogico–didattico deve essere obbligatoriamente attivato da quegli Istituti che intendono essere inseriti nella lista degli ISSR abilitati a rilasciare i titoli per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica.
– 2.4. Facoltà Teologica di collegamento (artt. 39–40). Al fine di favorire il corretto coordinamento degli ISSR nel territorio regionale, nel formulare la proposta di erezione di un ISSR il Vescovo del luogo dove ha sede l’Istituto dovrà necessariamente rivolgersi alla Facoltà di Teologia più vicina, la quale ne dovrà assumere la responsabilità accademica.

3. Ulteriori materie non espressamente previste dalla normativa vigente sono rimesse all’attività di indirizzo del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana, coadiuvato dal Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose.

La presente Nota è stata approvata dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nella sessione del 21–24 settembre 2009 ed è stata pubblicata con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in data 30 settembre 2009.

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

30 Settembre 2009

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