Con lettera n. 72/88 del 29 febbraio 1988, il Cardinale Presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha inviato al Presidente della F.A.C.I. alla quale, a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, è stata affidata la gestione della casa per il triennio 1987-1989, nuove disposizioni a parziale modifica delle “Norme per l'accettazione”, già date il 14 aprile 1962.
1. I sacerdoti non inseriti nel nuovo sistema di sostentamento del clero versano un contributo pari al 50% delle pensioni godute.
2. I sacerdoti inseriti nel nuovo sistema di sostentamento del clero versano il 70% della remunerazione che ricevono dall’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, al netto delle ritenute erariali, e il 50% della pensione Fondo Clero INPS di cui godono.
3. La C.E.I. versa una somma integrativa fino a £ 1.000.000= (un milione) per ciascun sacerdote attualmente ospite della Casa, che non è in grado di garantire tale contributo minimo mensile con le risorse di cui ai nn. 1 e 2.
4. I sacerdoti che chiederanno di essere accettati nella Casa dovranno assicurare un contributo minimo mensile di £ 1.000.000= (un milione).
5. Le presenti norme hanno valore fino a quando entrerà pienamente in vigore il sistema previdenziale integrativo e autonomo per il clero italiano previsto dall'art. 27 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e dalla delibera n. 54 della C.E.I.