La XXXVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
approva
la seguente aggiunta all'articolo 4 delle “Norme per i finanziamenti della C.E.I. per la nuova edilizia di culto”:
Nei casi di documentata impossibilità di acquisizione dell'area per le vie ordinarie, la Presidenza della C.E.I. previa istruzione di apposita pratica, concede un contributo straordinario fino al massimo del 70% della somma occorrente.
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In attuazione dei paragrafi 1 e 5 della delibera n. 57, la XXXII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale italiana ha approvato, con la maggioranza assoluta dei presenti votanti, le “Determinazioni concernenti i flussi finanziari agevolati per il sostegno della Chiesa Cattolica in Italia” e, con esse, l'Allegato n. 1 dal titolo “Norme per i finanziamenti della C.E.I. per la nuova edilizia di culto”. (cf Notiziario C.E.I., n. 8 (1990), pp. 216-219)
A seguito dell'approvazione, da parte della XXXVII Assemblea Generale della modifica sopra riportata, l'articolo 4 dell'allegato deve essere così riscritto:
“Le opere nuove vengono ammesse a contributo solo a condizione:
a) che sia dimostrata la proprietà o la concessione in diritto di superficie dell'area urbanisticamente qualificata, sulla quale dovrà sorgere l'opera;
b) che il progetto sia stato approvato dalla competente commissione della C.E.I., di cui all'art. 6:
C) che le opere, per le quali viene richiesto il contributo, rientrino nei parametri di massima stabiliti nell'art. 3; la dichiarazione relativa agli abitanti insediati o previsti della parrocchia deve essere accompagnata dal visto di conformità del Comune competente.
Nei casi di documentata impossibilità di acquisizione dell'area per le vie ordinarie, la Presidenza della C.E.I., previa istruzione di apposita pratica, concede un contributo straordinario fino al massimo del 70% della somma occorrente”.