Prot. N. 820/85
UGO Card. POLETTI
Vicario Generale di Sua Santità
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
A seguito dello scambio tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana degli strumenti di ratifica dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del Protocollo del 15 novembre 1984, sono entrate in vigore il 3 giugno 1985 le Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici formulate dalla Commissione Paritetica istituita a norma dell'art. 7, n. 6 dell'Accordo predetto.
Pertanto, preso atto:
a) che l'art. 75 delle Norme stesse stabilisce che l'Autorità competente per l'emanazione delle disposizioni per la loro attuazione nell'ordinamento canonico è la Conferenza Episcopale Italiana;
b) che, come risulta dalla lettera n. 8355/84 del 18 dicembre 1981 di Sua Eminenza reverendissima il Cardinale Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, il Santo Padre ha concesso al Presidente della C.E.I. tutte le facoltà necessarie per poter disporre quanto si richiede in vista degli adempimenti stabiliti dalle Norme citate in premessa;
c) che la molteplicità e la rilevante importanza delle responsabilità che incombono all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, a mente della nuova normativa, ne rendono urgente l'erezione canonica, condizione necessaria per l'inizio della fase di attuazione delle indispensabili strutture;
visto il can. 116 del Codice di Diritto Canonico
decretiamo
1) è eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero – I.C.S.C., con sede in Roma;
2) l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero – I.C.S.C. – sarà retto dallo Statuto allegato, che è stato approvato dal Presidente della C.E.I. il 20 luglio 1985 e ha ricevuto la « recognitio » della Santa Sede il 5 agosto 1985;
3) è conferita all'Istituto come sopra detto, per la costituzione del suo patrimonio, la somma di lire 50 milioni;
4) ai sensi dell'art. 22 delle Norme il presente decreto, con l'allegato Statuto, sarà trasmesso al Ministro dell'Interno per il riconoscimento civile.
Roma, 23 ottobre 1985
UGO Card. POLETTI