Edilizia di culto: procedure per gli interventi finanziari della C.E.I.

Edilizia di culto: procedure per gli interventi finanziari della C.E.I.
La Conferenza Episcopale Italiana, in forza della legge n. 222 del 20 maggio 1985, ha assunto dal gennaio 1987 la gestione dei contributi destinati all'edilizia di culto.
Le procedure per individuare e per determinare gli interventi finanziari sono state elaborate di comune accordo tra i responsabili della Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia e della Segreteria della C.E.I. e approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 30 marzo-2 aprile 1987.
In data17 luglio 1987 la Santa Sede, con lettera del Card. Agostino Casaroli, ha dato il proprio assenso affinché si proceda secondo le indicazioni della seguente « Nota ».
 
PROCEDURE PER GLI INTERVENTI FINANZIARI DELLA C.E.I. IN FAVORE DELL'EDILIZIA DI CULTO
 
Come è noto, le nuove Norme concordatarie sugli enti e sui beni ecclesiastici n Italia, approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 ed entrate in vigore il 3 giugno 1985, hanno disposto l'abrogazione della legge n. 168/1962, che prevedeva interventi finanziari dello Stato in favore della nuova edilizia di culto e attribuiva competenze particolari alla Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia in ordine all'individuazione delle opere da ammettere alle due fonti di finanziamento da essa predisposte (al capo I, contributi diretti per costruzione al rustico, al capo II, mutui trentacinquennali) e alle procedure necessarie per portare a compimento le complesse pratiche relative.
Oltre a ribadire la persistenza dell'obbligo dei Comuni di concorrere alla realizzazione di strutture per servizi religiosi nel quadro degli impegni per l'urbanizzazione secondaria in forza del combinato disposto della legge 865/1971 e della legge 10/1987, le medesime norme hanno contestualmente stabilito che lo Stato continuerà a versare alla Conferenza Episcopale italiana per gli anni 1987-1989 la somma iscritta nel bilancio 1986 del Ministero dei Lavori Pubblici per il capo I della legge n. 168, maggiorata annualmente del 5% (per l'anno 1987 si tratterà di circa 6 miliardi 300 milioni) e che spetterà alla stessa Conferenza Episcopale provvedere agli impegni necessari per la destinazione di tali somme alle finalità previste (contributi per la costruzione al rustico di nuove chiese e centri parrocchiali).
Si pone ora il problema di come dare pratica attuazione agli indirizzi sopra richiamati.
In proposito si è avuto un cordiale e costruttivo confronto tra i responsabili della Pontificia Commissione e della Segreteria Generale della C.E.I., che ha portato a convenire sui seguenti indirizzi operativi.
Non appare né possibile né consigliabile che la C.E.I. affronti « ex novo » con propria esclusiva iniziativa il complesso problema, privandosi in questo momento della preziosa, e per certi aspetti insostituibile, collaborazione della Pontificia Commissione, sia perché la medesima Conferenza Episcopale non si è ancora dotata degli strumenti operativi necessari né può disporre attualmente di personale competente, sia perché soltanto la Pontificia commissione ha precisa cognizione delle situazioni aperte nelle diverse diocesi italiane ed è abilitata a portare a compimento le procedure iniziate in vigenza della precedente normativa.
E' opportuno che per un certo periodo di tempo la C.E.I. e la Pontificia Commissione procedano insieme per comunicarsi le competenze e le esperienze maturate, per definire le posizioni aperte, per valutare puntualmente le nuove richieste delle diocesi e per preparare il passaggio dalla fase transitoria (1987-1989) al nuovo regime (dal 1990) senza causare disorientamento e disagio nei Vescovi interessati.
La Pontificia Commissione continuerà, avvalendosi della propria attrezzatura, ad esaminare le richieste di contributi e i relativi progetti sia per quanto riguarda il completamento di opere già avviate sia per quanto concerne l'avvio di nuove strutture.
La C.E.I. designerà due persone che, a suo nome, collaborino con la Pontificia commissione, cominciando a conoscere la complessa materia, partecipando ai momenti più significativi di esame e di discussione delle pratiche, ed esprimendo gli indirizzi della Conferenza medesima.
La prospettiva da perseguire è quella dell'acquisizione di una piena capacità gestionale in materia da parte della C.E.I., in vista delle responsabilità che la graveranno dal 1990 relativamente alla quota dell'8 per mille del gettito I.R.P.E.F. che ad essa sarà destinata dai cittadini italiani e che essa dovrà a sua volta destinare, tra l'altro, alle « esigenze di culto della popolazione » comprensive, ovviamente, anche dell'edilizia di culto.
Quanto agli interventi finanziari nel triennio 1987-1989, la C.E.I. provvederà ad erogare la somma ricevuta dallo Stato ripartendola secondo criteri approvati dalla Presidenza, sentita la Pontificia Commissione, e in base allo stato di avanzamento dei lavori regolarmente accertato.
Le richieste dei Vescovi diocesani dovranno essere indirizzate alla Presidenza della C.E.I., che le trasmetterà per l'istruttoria alla Pontificia Commissione attraverso le due persone da essa designate.
Per riconoscere gli oneri sostenuti dalla Pontificia Commissione, tenuto anche conto della cessazione della quota percentuale da essa percepita sulle somme previste dal capo II della legge abrogata, la C.E.I. attribuirà alla medesima Commissione un'aliquota della somma amministrata, opportunamente aggiornata rispetto all'attuale 0,25 % ; la stessa Conferenza Episcopale potrà a sua volta trattenere su tale somma una moderata percentuale a titolo di spese per l'avviamento delle strutture necessarie per predisporre la futura autonoma gestione, fermo restando che le ritenute operate per l'uno e per l'altro titolo non potranno superare complessivamente l'1 %.

SEGRETERIA GENERALE

22 Luglio 1987

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