La Congregazione per l´Educazione Cattolica richiama l´attenzione degli Enti ecclesiastici e religiosi su quanto disposto dal can. 803, §l, ai fini dell´inoltro delle pratiche scolastiche tendenti ad ottenere dalla stessa Congregazione il Nulla Osta richiesto dalla competente autorità governativa scolastica.
Il Can. 805 § 1 del nuovo C.J.C. stabilisce la giurisdizione degli Ecc.mi Ordinari nel settore dell´istruzione e della educazione. Ad essi, infatti, « compete… dare disposizioni che concernono l´andamento generale delle Scuole cattoliche » ivi comprese quelle dirette da Enti religiosi.
Ne consegue che ogni decisione concernente apertura, chiusura, passaggio di gestione o di convenzione, trasformazione, trasferimento di sede di dette Scuole, come anche la coeducazione nelle medesime e l´apertura di Convitti e similari, non può essere presa senza l´approvazione dell´ordinario di competenza al quale spetta sovrintendere all´istruzione ed alla educazione nella propria sfera giurisdizionale.
Detta approvazione naturalmente non può che risultare da un documento scritto.
Tale documento (originale o in fotocopia) è indispensabile per gli Uffici della Congregazione per l´Educazione Cattolica, la quale, diversamente, non può rilasciare il Nulla Osta previsto e richiesto per le pratiche da inoltrare alla competente Autorità scolastica governativa.
Sembrerebbe, quindi, opportuno rinvigorire presso le Direzioni degli Istituti scolastici la conoscenza di tali concetti e disposizioni e la loro osservanza, molte di esse tendendo a ritenerli pesante ed inutile burocrazia.