Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011, ha approvato due determinazioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro da applicare a talune categorie di operatori laici dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali: la prima, relativa ai giudici, ai difensori del vincolo e agli uditori; la seconda, ai patroni stabili.
La prima determinazione fa riferimento, in special modo, ai giudici, difensori del vincolo e uditori laici operanti nel Tribunale in modo stabile, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. Superando, alla luce dell’evoluzione della disciplina giuslavoristica, quanto disposto nella determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003 (cfr Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 2003, pp. 29-34), ne consente l’assunzione con contratto di lavoro subordinato da parte della Regione ecclesiastica, titolare dei rapporti giuridici in capo al Tribunale. Vengono, inoltre, indicati nel dettaglio i requisiti per l’assunzione e le modalità contrattuali e remunerative.
La seconda determinazione si riferisce ai patroni stabili laici. Ribadita la piena autonomia di tali figure, si prevede la stipulazione di un contratto d’opera professionale, definendo nuove modalità per il calcolo del compenso.
Entrambe le determinazioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.
Al fine di favorirne la corretta e omogenea applicazione, la Presidenza della CEI, nella riunione del 27 giugno 2011, ha approvato alcune indicazioni esplicative: riaffermata la competenza propria dei Moderatori e dei Vicari giudiziali dei Tribunali ecclesiastici regionali, le indicazioni evidenziano i compiti attribuiti all’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, a cui fin dal 1997, anno della promulgazione delle Norme della CEI sul regime amministrativo dei Tribunali, sono state demandate funzioni di vigilanza e supporto in questa materia.
PRESIDENZA DELLA CEI