La XLI Assemblea Generale (6-10 maggio 1996) ha approvato la determinazione di destinare «10 miliardi per avviare alcuni interventi a favore dell'assistenza domestica per il clero», rinviando alla XLII Assemblea Generale straordinaria (Collevalenza 11-14 novembre 1996) la precisazione di tali interventi da attuarsi, comunque, nel 1997 (cf Notiziario C.E.I., n. 3 del 23 maggio 1996, pp. 91-92).
L'Assemblea di Collevalenza ha determinato le linee essenziali circa i contributi finanziali della C. E. I. in favore dell'assistenza domestica del clero, demandando alla Presidenza le disposizioni in merito (cf Notiziario C.E.I., n. 9 del 20 novembre 1996, pp. 334-335).
La Presidenza della C.E.I., nella riunione del 18 giugno 1997, ha emanato disposizioni ad experimentum per il 1997 (cf Notiziario C.E.I., n. 6 del 20 luglio 1997, pp. 186-188).
La XLIV Assemblea Generale (18-22 maggio 1998) ha deliberato di superare la fase sperimentale per dare carattere permanente agli interventi in favore dell'assistenza domestica per il clero. Tale disposizione, tuttavia, non comporta lo stanziamento di nuovi fondi ma l'utilizzo delle somme già deliberate, e non impiegate, nel 1996 e nel 1997. L'Assemblea ha pure ribadito che l'intervento della C.E.I. ha carattere integrativo e parziale e ha invitato le Conferenze Episcopali Regionali a definire indirizzi comuni per ripartire l'onere complessivo dell'assistenza domestica sugli stessi sacerdoti, sui soggetti presso i quali essi svolgono il loro servizio e su tin fondo di solidarietà diocesana.
La seguente determinazione è stata approvata il 21 maggio 1998, con 173 voti favorevoli su 190 votanti.
La XLIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
– TENUTO CONTO di quanto già esposto in occasione dell'approvazione da parte della XLI e della XLIII Assemblea Generale delle determinazioni circa il concorso finanziario della C.E.I. per favorire l'assistenza domestica del clero (cf. rispettivamente, n. 1, lett. a e n. 1, lett. b);
– VISTA la determinazione approvata dalla XLII Assemblea Generale in merito alla natura e ai criteri dell'intervento promosso per l'anno 1997;
– UDITA la relazione del Presidente del Comitato della C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici;
– VISTO l'art. 2, comma terzo, dello statuto dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero;
– VISTI i paragrafi 1 e 5 della Delibera C.E.I. n. 57;
approva la seguente
determinazione
1. La C.E.I. concorre a favorire l'assistenza domestica del clero attraverso interventi finanziari a sostegno degli oneri previdenziali gravanti sui sacerdoti secolari inseriti nel sistema di sostentamento o di previdenza integrativa e autonoma, che si avvalgono dell'assistenza fornita da una collaboratrice familiare e a sostegno degli oneri gravanti sulle case del clero per l'assistenza ai sacerdoti che vi dimorano.
L'intervento è estensibile in favore dei sacerdoti appartenenti a istituti religiosi e a società di vita apostolica, inseriti nel sistema di sostentamento del clero, che, eccezionalmente, non possono avvalersi dell'assistenza della propria comunità religiosa.
2. L'intervento, nel caso in cui è diretto a sostenere gli oneri previdenziali gravanti sui sacerdoti, risponde ai seguenti criteri:
a) l'onere previdenziale per il servizio prestato dalla collaboratrice domestica viene rimborsato al sacerdote interessato secondo un importo forfettario orario e per un massimo di 18 (diciotto) ore settimanali;
b) il versamento del contributo previdenziale avvenuto deve essere documentato, ai fini del rimborso, attraverso l'esibizione all’Istituto Centrale per il sostentamento del clero di regolare ricevuta rilasciata dall'ente esattore.
L'intervento, nel caso in cui è diretto a sostenere gli oneri per l'assistenza gravanti sulle case del clero, si attua assicurando alle medesime un contributo forfettario mensile per ciascun sacerdote secolare che vi dimora stabilmente.
3.Considerate la natura integrativa e la misura parziale dell'intervento finanziario della C.E.I., ciascuna Conferenza Episcopale Regionale è invitata a definire indirizzi comuni circa la distribuzione dell'onere complessivo dell'assistenza domestica sugli altri soggetti interessati, cioè sugli stessi sacerdoti, sugli enti ecclesiastici presso i quali i sacerdoti svolgono servizio e su un fondo di solidarietà diocesana.
4. Le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalle presenti determinazioni sono adottate dalla Presidenza della C.E.I., inteso previamente il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici.
5. All'Istituto Centrale per il sostentamento del clero è affidato il compito di attuare operativamente le disposizioni di cui al n. 4. Lo stesso Istituto Centrale è impegnato a studiare ulteriori modalità di concorso agevolativo nel campo dell'assistenza domestica al clero nella linea di forme associative di volontariato a base diocesana, da sottoporre alla valutazione dei Vescovi nella sessione ordinaria dell'Assemblea Generale dell'anno 1999.