Delibere circa l'inserimento dei sacerdoti “Fidei donum” nel sistema di sostentamento del clero e circa le provvidenze economiche a favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l'esercizio del ministero

Delibere circa l'inserimento dei sacerdoti "Fidei donum" nel sistema di sostentamento del clero e circa le provvidenze economiche a favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l'esercizio del ministero

Recentemente un sacerdote, dopo aver abbandonato il ministero sacerdotale, ha citato in giudizio avanti il Tribunale civile il proprio Istituto diocesano, con lo scopo di ottenere la continuità della sovvenzione, derivante dai fondi per il sostentamento del clero, oltre la durata di un anno.
La Presidenza della C.E.I. e il Consiglio Episcopale Permanente, in considerazione del caso citato e di eventuali altri casi che potrebbero verificarsi, ha ritenuto necessario provvedere a definire la questione con una formale delibera, demandando all´Assemblea Generale la decisione in merito.

La XLVII Assemblea Generale del 22-26 maggio 2000 ha esaminato il problema riguardante le provvidenze economiche a favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l´esercizio del ministero e ha votato una delibera, con il seguente esito: votanti: 187; maggioranza richiesta dei due terzi aventi diritto di voto: 167; voti favorevoli: 185; voti contrari: 2; schede bianche: nessuna.
La delibera, che viene qui di seguito riportata con il n. 63, inviata alla Santa Sede con lettera n. 785/00 del 27 giugno 2000, ha ottenuto la debita “recognitio”, comunicata al Cardinale Presidente con lettera della Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – n. 6257/00/RS del 2 agosto 2000.

a) Sacerdoti “Fidei donum” nel sistema del sostentamento del clero

L´Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in forza della legge 903/1973 concernente il Fondo Pensione Clero, esigeva che i sacerdoti, per essere ad esso iscritti, avessero la cittadinanza italiana e la residenza in Italia.
A motivo di questa noma i sacerdoti “Fidei donum”, che si recavano all´estero per prestare il loro ministero in nome della propria diocesi di incardinazione, erano costretti a uscire dal sistema previdenziale italiano.
La legge finanziaria per l´anno 2000 ha abrogato tale disposizione, estendendo l´iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Clero anche ai sacerdoti “Fidei donum”. In tal maniera i preti vengono pienamente assimilati ai sacerdoti italiani che operano pastoralmente in patria a servizio delle diocesi italiane.
Per armonizzare, di conseguenza, la disciplina dei sacerdoti “Fidei donum” in ordine al sostentamento del clero la XLVII Assemblea Generale della C.E.I. ha approvato una delibera con la quale è stato abrogato il § 4 dell´art. 1 della delibera 58, contenente il Testo unico delle disposizioni di attuazione delle nome relative al sostentamento del clero, che recitava:”Le disposizioni della presente delibera non si applicano ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria in paesi del Terzo Mondo; al loro sostentamento si concorre attraverso le risorse attribuite alla Chiesa cattolica in forza degli artt. 47, comma secondo, e 48 delle Norme, secondo criteri, modalità e misure da definire”. Oltre all´abrogazione di tale paragrafo, è stata aggiunta nella lettera f) del § 1 della medesima delibera – dopo le parole “in favore degli emigrati italiani all´estero” – anche la categoria dei sacerdoti che – attraverso una formale convenzione tra il Vescovo a quo e il
Vescovo ad quem – partono dalle loro diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria nei Paesi stranieri.
La delibera è stata votata dalla XLVII Assemblea Generale con il seguente esito: votanti: 182; maggioranza richiesta dei due terzi aventi diritto di voto: 167; voti favorevoli: 180; voti contrari: I; schede bianche: 1.
La delibera, che viene qui di seguito riportata, inviata alla Santa Sede con lettera n. 785/00 del 27 giugno 2000, ha ottenuto la debita “recognitio”: comunicata al Cardinale Presidente con lettera della Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – n. 6257/00/RS del 2 agosto 2000.

b) Provvidenze economiche in favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l´esercizio del ministero

L´art. 27 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel secondo comma dispone: “Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite nome statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestano nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito”.

Nello statuto dei singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero è stata inserita una norma (cf. art. 2) di attuazione del citato articolo 27, senza però definire la misura della sovvenzione in favore dei singoli, le modalità per accedervi e la durata della stessa sovvenzione. A interpretazione di tale norma molto generica l´Istituto Centrale per il sostentamento del clero – previ accordi con il Comitato C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici – ha dato in via riservata agli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero delle indicazioni pratiche senza, peraltro, coinvolgere la Conferenza come tale con delibere formali.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI

22 Agosto 2000

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