1. All'indomani della promulgazione del nuovo CIC (Const. Ap. 25.1.1983), la Conferenza Episcopale Italiana ha avviato con sollecitudine i lavori necessari per la formulazione della normativa particolare per l'Italia demandata alla sua competenza.
2. – Nel corso della XXII Assemblea Generale « Straordinaria (19-23 settembre 1983) furono approvate 16 delibere con la maggioranza prescritta. Ottenuta la « recognitio » pontificia in data 26 novembre 1983, le suddette delibere furono promulgate con Decreto del Presidente della Conferenza 23 dicembre 1983, n. 1035/83 (cfr. Notiziario C.E.I. n. 7, 23 dicembre 1983, pp. 201-211).
3. – Nel corso della XXIII Assemblea Generale (7-11 maggio 1984) furono approvate « ad normam iuris » altre 4 delibere per le quali fu ottenuta la « recognitio » pontificia in data 9 luglio 1984. La promulgazione delle quattro delibere fu eseguita dal Presidente della Conferenza con Decreto 6 settembre 1984, n. 800/84 (cfr. Notiziario C.E.I. n. 8, 6 settembre 1984, pp. 167-205).
4. – Nel corso della XXIV Assemblea Generale « Straordinaria » (22-26 ottobre 1984) furono approvate, con maggioranza prescritta, altre l8 delibere a carattere normativo.
5. – La numerazione di queste 18 delibere parte dal n. 21, in considerazione del fatto che già sono state emanate, con la « recognitio » della Sede Apostolica, le prime 20 delibere.
6. – Ad alcune delle delibere sono allegati i testi di precedenti normative che la C.E.I. ha emanato in diverse circostanze, e che ora, confermate « ad normam iuris », hanno ricevuto la « recognitio » della Sede Apostolica.
7. – Oltre alle 18 delibere di carattere normativo, la XXIV Assemblea ha votato due delibere di carattere non normativo, e precisamente:
a) Delibera I: riguarda l'impegno della Conferenza a completare con istruzioni o note pastorali alcune normative deliberate dall'Assemblea;
b) Delibera II: riguarda materie che hanno connessione con l'Accordo concordatario 18.2.1984 tra la Santa sede e la Repubblica Italiana con le conseguenti previste norme applicative.
– Le due delibere sono state doverosamente segnalate alla competente Autorità superiore, pur nella considerazione che esse non richiedono la « recognitio » di cui al can. 452, § 2 del Codice di Diritto Canonico.