Con lettera circolare della Segreteria Generale, n. 2055/70 del 20.X.1970, veniva trasmesso a tutti i Membri della C.E.I., per l'opportuno esame e studio, copia della stesura (datata 3.X.1970) del “Progetto di Statuto della Conferenza Episcopale Italiana” – che per esigenza di spazio non viene riportato – e la seguente nota del Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza della C.E.I., nella sessione dell'8-9 ottobre 1970, dopo aver esaminato la 2ª stesura del “Progetto di Statuto della C.E.I.” si è pronunciato all'unanimità sulla opportunità di non inserire l'art. 10.
Date le particolari condizioni della C.E.I. ha ritenuto opportuno e legittimo che si provveda con apposito articolo, a prevedere la concessione di particolari facoltà al Presidente, alla Presidenza e al Consiglio Permanente.
L'articolo potrebbe essere espresso nei seguenti termini:
“Considerata la particolare condizione della Conferenza, l'Assemblea può, con regolare votazione, attribuire al Consiglio Permanente o alla Presidenza di compiere determinati atti, di competenza dell'Assemblea medesima”.
Roma, 9 ottobre 1970
N.B. – Con questa nota il Consiglio non ha inteso esprimere alcuna valutazione sull'insieme e sulle altre singole parti dello Statuto.
PRESIDENZA DELLA CEI