NOTA INFORMATIVA
Lo scorcio finale dell´anno 1985 ha registrato, oltre al raggiungimento dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro della Pubblica Istruzione sull´insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (14 dicembre 1985), due altri momenti significativi della fase di progressiva attuazione delle disposizioni dell´Accordo di revisione del Concordato Lateranense, firmato il 18 febbraio 1984 ed entrato in vigore il 3 giugno 1985.
Mediante scambio di Note diplomatiche avvenuto il 23 novembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e l´Ambasciata d´Italia presso la Santa Sede si è data infatti esecuzione all´art. 3, n. 2 e all´art. 6 del predetto Accordo.
I. – Disposizioni circa la comunicazione delle nomine a Uffici ecclesiastici rilevanti per l´ordinamento giuridico italiano
Si è data attuazione, innanzitutto, a quanto disposto dell´art. 3, n. 2, secondo periodo, dell´Accordo: posto che « la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall´autorità ecclesiastica », detto articolo impegna quest´ultima a dare comunicazione « alle competenti autorità civili » della nomina dei Vescovi diocesani, dei Coadiutori, e di coloro che sono « in iure » equiparati ai Vescovi diocesani, così come dei parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l´ordinamento dello Stato italiano.
Orbene, in ottemperanza a tale disposizione si è convenuto che:
1. – La comunicazione della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale sarà effettuata dalla Nunziatura Apostolica in Italia al Ministero degli Affari Esteri.
2. – La comunicazione della nomina dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l´ordinamento della Stato sarà fatta dal Vescovo o Ordinario competente al Prefetto della Provincia in cui ha sede la parrocchia o l´ufficio in questione.
Nell´occasione, è stato precisato da parte statale che « l´autorità civile destinataria. ai sensi del predetto art. 3, n. 2, secondo periodo, di tali comunicazioni resta il Ministero dell’Interno, al quale il Ministero degli Affari Esteri e le Prefetture trasmettono le suindicate comunicazioni ».
II. – Determinazione delle festività religiose riconosciute dallo Stato Italiano
Si è inoltre provveduto a dare attuazione all´art. 6 dell´Accordo, per la parte relativa alle festività religiose diverse dalle domeniche e dichiarate feste di precetto dal can. 1246, par. 1 del Codice di diritto canonico, convenendo che:
« La Repubblica Italiana riconosce come giorni festivi, ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 6 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, le seguenti festività religiose:
– Maria Santissima Madre di Dio (l0 gennaio);
– Epifania del Signore (6 gennaio);
– Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
– Tutti i Santi (1° novembre);
– Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria (8 dicembre);
– Natale del Signore (25 dicembre);
– SS. Pietro e Paolo Apostoli (29 giugno), per il Comune di Roma ».
La suindicata determinazione è entrata in vigore nell´ordinamento mediante il Decreto del Presidente della Repubblica n. 792, emanato il 28 dicembre 1985 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre successivo.
Poiché la medesima determinazione è entrata immediatamente in vigore anche nell´ordinamento canonico, per il 6 gennaio, Epifania del Signore, cessa la dispensa dagli obblighi inerenti ai giorni festivi di precetto ottenuta a suo tempo per le Chiese in Italia dal competente Dicastero della Santa Sede (cf. Comunicato della Segreteria Generale della C.E.I. circa il riordinamento di alcuni giorni festivi infrasettimanali, dell´8 marzo 1977, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 3/1977, pp. 36-37) e, a cominciare dall´anno 1986, la solennità dell´Epifania del Signore si celebra, a norma del can. 1246, par. 1 del Codice di diritto canonico, come festa di precetto il 6 gennaio.