IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
– preso atto che il 31 dicembre 1986 è scaduto il termine previsto per la durata in carica del « Comitato per il Sostentamento del clero », costituito con decreto del Presidente della C.E.I. del 22 febbraio 1985 e ridefinito nelle sue funzioni con decreto del medesimo Presidente del 5 maggio 1986;
– considerata la funzione positiva svolta da detto Comitato in ordine alla prima e fondamentale fase di attuazione del nuovo sistema di sostentamento del clero,
e tenendo conto dell´opportunità, alla luce dell´esperienza maturata, di poter disporre in avvenire, per il tempo che si dimostrerà necessario, di uno strumento agile e qualificato per seguire le ulteriori fasi di attuazione delle norme concordatarie sugli enti e sui beni ecclesiastici, con particolare riguardo ai problemi relativi al sostentamento del clero italiano,
APPROVA
che venga costituito, ai sensi dell´art. 45, par. 2, dello Statuto della C.E.I., il « Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici », al quale sono assegnate le seguenti competenze:
a) elaborare gli opportuni indirizzi per l´ordinata e progressiva attuazione della normativa concordataria relativa agli enti e ai beni ecclesiastici, provvedendo a diffonderli, d´intesa con la Presidenza della C.E.I., anche mediante circolari;
b) studiare la legislazione civile che si va sviluppando sulla medesima materia, offrendo ai Vescovi indicazioni e suggerimenti utili per la corretta applicazione delle medesime;
c) mantenere i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con le istanze politiche variamente interessate alla attuazione della normativa concordataria e civile in tema di enti e di beni ecclesiastici;
d) predisporre schemi e proposte da sottoporre ai Vescovi o alle Conferenze Episcopali Regionali in vista delle deliberazioni che, in materia, dovranno essere adottate nelle prossime Assemblee Generali della C.E.I. o nelle riunioni del Consiglio Episcopale Permanente, con particolare riguardo:
– all´eventuale riconsiderazione di talune delibere adottate nel 1986, alla luce della prima esperienza di attuazione del nuovo sistema di sostentamento del clero;
– all´estensione del nuovo sistema di sostentamento del clero a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi, possibilmente a partire dal 1988;
– all´avvio delle funzioni previdenziali integrative e autonome da parte degli Istituti per il sostentamento del clero, possibilmente a cominciare dal 1988;
e) rendere un servizio quotidiano di consulenza alle diocesi, agli istituti diocesani, ai Vescovi, sia per telefono, sia per iscritto, sia in occasione di visite alla sede del Comitato, relativamente ai complessi problemi emergenti in sede di attuazione della normativa sugli enti e sui beni ecclesiastici;
f) prestare ogni forma di consulenza, che gli sarà richiesta, alla Presidenza della C.E.I., anche in riferimento all´attività degli Istituti per il sostentamento del clero.
Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di esperti, ai sensi dell´art. 105 del Regolamento della C.E.I.
Roma, 15 gennaio 1987