Precisazioni in materia di sostentamento del clero

Precisazioni in materia di sostentamento del clero
In seguito a richieste pervenute, si precisa che le determinazioni relative all'assegnazione di punti aggiuntivi per particolari oneri connessi all'esercizio dell'ufficio, non sono state pubblicate sul “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”, in quanto direttamente assunte dalla XXVIII Assemblea Generale della C.E.I. (18-22 maggio 1987) e pubblicate negli “Atti” della medesima, oltre che già comunicate a tutti gli Istituti per il sostentamento del clero.
Per comodità di documentazione se ne riporta in ogni modo il testo qui di seguito.
 
“Per tener conto dei particolari oneri connessi 'all'esercizio del loro ufficio, vengono attribuiti:
 
– ai Vescovi e a coloro che sono “in iure” ad essi equiparati: punti 20;
– ai sacerdoti che esercitano a tempo pieno l'ufficio di vicario generale o di vicario episcopale: punti 10;
– ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattro mila abitanti: punti 8;
– ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica: punti14 fino a 9 ore settimanali; per ogni ora eccedente il minimo di 9: 1 punto ogni ora; il tetto massimo consentito è di punti 23;
– ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68: punti 8″.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI

22 Marzo 1988

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