La XXXI Assemblea Generale (15-19 maggio 1989) nel disciplinare l'intervento di tipo integrativo e autonomo in favore dei Vescovi emeriti aveva dato mandato al Consiglio Episcopale Permanente di adottare “più precise determinazioni in ordine al computo del contributo che l'ultima diocesi servita dal Vescovo divenuto emerito è tenuta ad assicurargli in forza dei cann. 402, par. 2, e 411, con riferimento anche alla disposizione del can. 707, par. 2, concernente i Vescovi emeriti religiosi” (cf. Notiziario C.E.I. 1989, n. 5, p. 144).
Dopo un’attenta riflessione, svolta anche alla luce delle esperienze maturate nell'esame delle molteplici situazioni di emeritato venutesi a creare negli ultimi tempi, il Consiglio Episcopale Permanente ha adempiuto al mandato ricevuto adottando nella riunione del 26-29 marzo 1990 le determinazioni, che sono qui di seguito riportate.