Deliberazioni in materia tributaria canonica

Deliberazioni in materia tributaria canonica

quota massima è del 15% del valore del bene oggetto dell´alienazione o della permuta con conguaglio.

c) Se si tratta di alienazioni o di permute con conguaglio: l´aliquota massima è del 10% del valore del bene o dell´entità del conguaglio, al netto degli eventuali oneri e al netto delle eventuali somme derivanti da precedenti atti, già assoggettati a tassa, che l´Istituto abbia impiegato per incrementare il valore del bene oggetto dell´alienazione o della permuta con conguaglio.
d) Nel caso di Istituti interdiocesani costituiti tra diocesi rette da Vescovi diversi, i proventi della tassa saranno divisi tra le rispettive diocesi in base ad accordo tra i Vescovi interessati.
La XXXVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
 
– udita la relazione del Presidente del Comitato per i problemi degli enti e dei beni ecclesiastici;
– valutate le ragioni addotte per la riconsiderazione di taluni aspetti delle deliberazioni assunte nel 1986 in materia di tributi e tasse concernenti l´attività degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero,
 
approva
 
le seguenti modificazioni;
 
1. La lettera c) della deliberazione n. 2 in materia tributaria canonica (Tributo ordinario sui redditi degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero), promulgata il 19 gennaio 1987, è così sostituita:
“c) L´aliquota massima del tributo è del 5%.”
2. La lettera c) della deliberazione n. 3 in materia tributaria canonica (Tassa in occasione di autorizzazioni lasciate dal Vescovo agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero per il compimento di atti di straordinaria amministrazione), promulgata il 19 gennaio 1987, è così sostituita:
“c) Se si tratta di alienazioni o di permute con conguaglio: l´aliquota massima è del 10% del valore del bene o dell´entità del conguaglio, al netto degli eventuali oneri e al netto delle eventuali somme derivanti da precedenti atti, già assoggettati a tassa, che l´Istituto abbia impiegato per incrementare il valore del bene oggetto dell´alienazione o della permuta con conguaglio”.
 
***
 
Una esauriente valutazione della presente delibera si trova nell´ “Appunto esplicativo circa le proposte di deliberazione sottoposte a votazione”, pubblicato sul Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 1 del 19 gennaio 1987, pp. 23-28.
Al fine di facilitare l’applicazione delle indicazioni votate in Assemblea si richiama:
 
Tributo ordinario sui redditi degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero
a) Il tributo può essere imposto dal Vescovo, con proprio decreto, a norma del can. 1263, in favore della diocesi.
b) La base imponibile è costituita dal saldo netto della gestione annuale dell´Istituto, cioè della somma che viene effettivamente destinata al sostentamento del clero o ad eventuale riserva con approvazione dell´Istituto Centrale.
c) L´aliquota massima del tributo è del 5%.
d) Nel caso di Istituti interdiocesani, costituiti tra diocesi rette da Vescovi diversi, l´imposizione del tributo avverrà con decreto congiunto dei Vescovi interessati, il quale determinerà l´aliquota e le modalità di ripartizione dei proventi tra le rispettive diocesi.
 
Tassa in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
a) Il tributo può essere deciso dai Vescovi riuniti in Assemblea provinciale ai sensi del can. 1264, n. 1 (o dalla Conferenza Episcopale Regionale, previa autorizzazione della Congregazione per i Vescovi) ed è in favore della diocesi.
b) Se si tratta di acquisti a titolo gratuito (donazioni, eredità, legati): l´ali

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI

22 Maggio 1993

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