Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi

Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi
Tra gli adempimenti, affidati dal can. 1649 del codice di diritto canonico al Vescovo moderatore del Tribunale, c’è anche quello di dare disposizioni circa le spese giudiziali e gli onorari per le cause trattate avanti il medesimo Tribunale. Il Decreto generale sul matrimonio canonico affida alla Conferenza Episcopale Italiano analogo impegno per quanto riguarda i Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali (cf. Notiziario C.E.I. n. 10, 5 novembre 1990, nn. 56-58, pp. 276-277); al fine di portare a compimento tale impegno, la Conferenza ha percorso un graduale e puntuale iter di lavoro.
Anzitutto, l'Assemblea Generale del maggio 1993 approvò una delibera, non promulgata, che prevedeva un alleggerimento delle spese delle parti attraverso un contributo finanziario della C.E.I. da destinare ai Tribunali ecclesiastici (cf Atti xxxIV Assemblea Generale, 1993, pp. 203-207). Successivamente, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 19-22 settembre 1994, ha esaminato più a fondo il problema e, tenendo conto soprattutto dei fedeli che si trovano in grave difficoltà e chiedono aiuto alla Chiesa in ordine alla dichiarazione di nullità del loro matrimonio,
ha ravvisato l’opportunità di demandare alla Commissione Episcopale per i problemi giuridici lo studio e l'elaborazione di una normativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, con lo scopo di eliminare eventualmente l'onere delle spese processuali a carico delle parti.
La Commissione per i problemi giuridici, secondo le indicazioni e i suggerimenti del Consiglio Permanente, ha preso in esame la complessa problematica e, ascoltando anche, nella riunione del 28 novembre 1995, i Vicari giudiziali dei Tribunali regionali, ha predisposto le “Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi”.
Con lo scopo di ottenere osservazioni e contributi, le “Norme” furono inviate, per consultazione, con lettera n. 227/96 del 21 febbraio 1996, alle Conferenze Episcopali Regionali e ai Vicari giudiziali.
Le risposte, pervenute, diedero alla Commissione la possibilità di apportare una serie di emendamenti e di modifiche al testo delle Norme che, presentate all'Assemblea Generale del 10-14 maggio 1996, furono approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto (voti 203 su 169 richiesti).
Le Norme, approvate dall'Assemblea, con lettera n. 795/96 dell'8 luglio 1996, sono state inviate alla Congregazione per i Vescovi per la necessaria “recognitio”, concessa con Decreto n. 960/83 del 10 febbraio 1997.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI

18 Marzo 1997

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