Determinazioni circa i criteri di remunerazione degli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali italiani

Determinazioni circa i criteri di remunerazione degli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali italiani

Tenendo presenti gli orientamenti espressi dalla Commissione parìtetica preposta alla verifca triennale delle offerte deducibili e della destinazione dei fondi dell´8‰, al fine di non incrementare ulteriormente la misura dei fondi assegnati annualmente dalla C.E.I. ai Tribunali, il Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 marzo scorso ha approvato una deteminazione con la quale si stabilisce, con decorrenza dal 10 luglio 2000, di mettere a carico dei competenti Istituti diocesani per il sostentamento del clero la remunerazione spettante ai sacerdoti, secolari e religiosi, addetti stabilmente al Tribunale (vicari giudiziali, vicari giudiziali aggiunti, giudici a tempo pieno e a tempo parziale, difensori del vincolo a tempo pieno, patroni stabili) nella misura complessiva ad essi dovuta secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero. La parte rimanente, fino al raggiungimento della misura stabilita dal Consiglio Episcopale Pemanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998 e dalla Presidenza nella sessione del 16 marzo 1998, sarà erogata ugualmente dai rispettivi Istituti diocesani, a valere però sul contributo destinato dall´Assemblea Generale all´attività dei Tribunali ecclesiastici regionali. Per i sacerdoti secolari gli Istituti competenti sono quelli delle diocesi presso le quali sono incardinati; per i sacerdoti religiosi è competente l´Istituto della diocesi presso la quale ha sede il Tribunale regionale. La modifica proposta appare non contrastante con il sistema di sostentamento e concorre ad alleggerire il contributo destinato annualmente ai Tribunali.
Inoltre è stato proposto e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente l´aumento, sempre a decorrere dal 1° luglio 2000, della misura delle remmerazioni erogate ai sacerdoti, secolari e religiosi, che rendono prestazioni occasionali, al fine di rendere più accessibile ad essi il superamento del tetto passibile di computo per llntegrazione. Questo provvedimento dovrebbe consentire di dare una prima idonea soluzione al problema della remunerazione dei sacerdoti che prestano servizi occasionali presso i Tribunali regionali, ponendo fine a manifestazioni di disagio e di scontento.

Si riporta il testo della determinazione approvata dai membri del Consiglio Pemanente con 18 placet su 18 votanti.

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

30 Aprile 2000

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