Le modifiche delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, approvate dalla XLVII Assemblea Generale del 22–26 maggio 2000, prevedono nuove modalità per la determinazione e l’erogazione del contributo annuale della C.E.I. ai Tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali.In attesa che tali modifiche ricevano la prescritta recognitio della Santa Sede, il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato nella sessione del 22–25 gennaio 2001 una determinazione che proroga al 2001 le disposizioni già in vigore per l’anno 2000. Con tale decisione si è inteso garantire il regolare andamento dell’attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per ciò che concerne il loro regime amministrativo.
Il Consiglio Episcopale Permanente
CONSIDERATO CHE
– è in corso presso i competenti Dicasteri della Santa Sede la procedura per la concessione della recognitio delle modifiche apportate alla normativa concernente il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali;– è necessario assicurare frattanto quanto è necessario per consentire il regolare andamento dell’attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per ciò che concerne il loro regime amministrativo;– la determinazione dell’entità del contributo della C.E.I. agli stessi Tribunali è stabilito periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente ai sensi dell’art. 3, § 1 delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali regionali italiani e l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi,
approva la seguente determinazione
L’entità del contributo della C.E.I. ai Tribunali ecclesiastici regionali per l’anno 2001 è così confermata, salvo che le circostanze impongano una diversa disposizione:
1. quota uguale per ciascun Tribunale: £. 100.000.0002.
quota per ogni causa decisa o perenta: £. 800.0003.
quota per ogni causa pendente al 31.12.2000: £. 400.000
Dal contributo spettante a ciascun Tribunale sarà detratto l’ammontare dell’eventuale utile di esercizio risultante al 31 dicembre 2000.Il contributo per l’anno 2001 sarà ripartito in un congruo anticipo da erogare all’inizio di febbraio e in un saldo a conguaglio da erogare nel mese di giugno.
La copertura dell’eventuale passivo dell’esercizio 2000 sarà ripartita in parti uguali tra la Conferenza Episcopale Italiana e la rispettiva Conferenza Episcopale Regionale.La copertura della spesa per il concorso finanziario della C.E.I. all’attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per l’anno 2001 sarà deliberata dall’Assemblea Generale del 14–18 maggio 2001 in sede di ripartizione delle somme derivanti dall’8‰.
CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE