Modifiche al Regolamento del Comitato per gli interventi caritativi a favore dei paesi del terzo mondo

Modifiche al Regolamento del Comitato per gli interventi caritativi a favore dei paesi del terzo mondo
Il Comitato per gli interventi caritativi a favore del terzo mondo è stato costituito “ad experimentum” dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione straordinaria del 5 giugno 1990 (cf Notiziario C.E.I. n. 5, 27
giugno 1990, p. 133).
Esso è stato confermato “ad quinquennium” dallo stesso Consiglio nella sessione del 25-28 marzo 1996 (cf Notiziario C.E.I. n. 2, 30 marzo 1996, pp. 62-63).
Il Consiglio Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 2001, approvando alcune modifiche al Regolamento, che viene qui riportato, ha deliberato la continuità del Comitato a tempo indeterminato.

ART. 1 – Costituzione e denominazione
È costituito presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi dell’art. 29, § 3 dello statuto e della delibera n. 57, § 6 della medesima Conferenza, il Comitato per gli interventi caritativi a favore dei paesi del terzo mondo, avente lo scopo di studiare i criteri e di istruire le pratiche concernenti gli interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo, previsti dall’art. 48 delle Norme approvate con il Protocollo firmato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984.

ART. 2 – Composizione
Il Comitato è composto da un Presidente, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente, dal Direttore della Caritas Italiana, dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, nonché da tre membri del Consiglio Missionario Nazionale, tra cui un religioso e una religiosa, e da cinque esperti, nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 3 – Compiti
Il Comitato ha funzioni consultive e opera a nome e in servizio della Conferenza Episcopale Italiana, nel quadro dei criteri generali indicati dalla Presidenza.
Esso provvede all’individuazione dei principali interventi, alla valutazione dei relativi progetti e alla definizione dei tempi e delle modalità di erogazione degli aiuti.
Il Comitato trasmette l’istruttoria, debitamente perfezionata, alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la deliberazione dei singoli interventi.

ART. 4 – Spese
Per le spese necessarie viene presentata documentata richiesta all’amministrazione della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 5 – Durata
Il Comitato svolge la sua funzione fino all’esaurimento, dichiarato dal Consiglio Episcopale Permanente, dei compiti affidatigli.
I membri del Comitato durano nell’incarico per un quinquennio. In caso di cessazione anticipata dall’incarico per una delle cause previste dal diritto, la persona che subentra assume l’ufficio fino al termine del quinquennio in corso.

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

31 Luglio 2001

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