E stato formulato il quesito se anche quest’anno possa darsi luogo alla processione pubblica delle Palme, dal momento che domenica 9 aprile si svolgeranno in Italia le elezioni politiche.
Dal punto di vista della normativa civile, non esistono disposizioni dalle quali possano evincersi limitazioni allo svolgimento di processioni religiose nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni. L’articolo 9 della legge 4 maggio 1956, n. 212, prevede esclusivamente il divieto, nei predetti giorni, di comizi e riunioni di propaganda elettorale. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce il divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
Qualora si intenda dare luogo alla processione pubblica, si dovrà pertanto procedere secondo le modalità fissate in linea generale dagli articoli 25 e seguenti del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”), e dagli articoli 29 e seguenti del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (“Regolamento di pubblica sicurezza”). In casi specifici, l’autorità di pubblica sicurezza è legittimata a modificare l’itinerario della processione, qualora essa possa ostacolare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione ovvero possa determinare il crearsi di assembramenti nelle strade adiacenti ai locali stessi (cf. decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articolo 44).
E comunque conveniente che l’autorità ecclesiastica, valutate le ragioni di opportunità che potrebbero dissuadere dall’indire la processione pubblica, prenda contatto con la Prefettura, al fine di verificare che non sussistano impedimenti allo svolgimento della processione secondo l’itinerario prefissato e concordare con le competenti autorità di pubblica sicurezza eventuali variazioni di percorso.