La varietà e la complessità dei rapporti instaurati dagli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il sostentamento del clero per la gestione dei loro patrimoni hanno reso sempre più difficile il rispetto dei termini statutari originariamente previsti per l’approvazione e la comunicazione del bilancio consuntivo (cfr Notiziario CEI 1985, 12/436;452-453;466).
Al fine di consentire il rispetto di questo adempimento, la 61ª Assemblea Generale ha modificato i termini per l’approvazione e la comunicazione del bilancio consuntivo previsti dall’articolo 16, lettera b), degli statuti-tipo dei predetti Istituti.