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Precisazioni in materia di sostentamento del clero


In seguito a richieste pervenute, si precisa che le determinazioni relative all´assegnazione di punti aggiuntivi per particolari oneri connessi all´esercizio dell´ufficio, non sono state pubblicate sul "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana", in quanto direttamente assunte dalla XXVIII Assemblea Generale della C.E.I. (18-22 maggio 1987) e pubblicate negli “Atti” della medesima, oltre che già comunicate a tutti gli Istituti per il sostentamento del clero.
Per comodità di documentazione se ne riporta in ogni modo il testo qui di seguito.
 
"Per tener conto dei particolari oneri connessi ´all´esercizio del loro ufficio, vengono attribuiti:
 
- ai Vescovi e a coloro che sono "in iure" ad essi equiparati: punti 20;
- ai sacerdoti che esercitano a tempo pieno l´ufficio di vicario generale o di vicario episcopale: punti 10;
- ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattro mila abitanti: punti 8;
- ai parroci incaricati dell´insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica: punti14 fino a 9 ore settimanali; per ogni ora eccedente il minimo di 9: 1 punto ogni ora; il tetto massimo consentito è di punti 23;
- ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68: punti 8".

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI